Codice
Deontologico
PREMESSO:
Che ogni agente/agenzia immobiliare accreditato presso “IL
PROGETTO”® Gruppo Immobiliare Network
é un libero professionista che, con propria organizzazione
e mezzi, opera indipendentemente come intermediario nella compravendita
e nella locazione di beni immobili, nonché nella cessione e
rilievo di aziende, offrendo i servizi ad esse connessi e percependo
per la propria attività un equo compenso;
Che ogni agente accreditato nella sua attività si ispirerà
a principi morali atti ad offrire una prestazione corretta evitando
tutte quelle attività che, se non illegali, violano i principi
di cui sopra;
Che ogni agente accreditato nell'agire secondo le leggi che regolano
la propria professione dovrà evitare qualsiasi equivoco ai
fine di garantire sempre gli interessi delle parti;
Che ogni agente accreditato nello svolgimento della propria attività
dovrà rispettare il segreto professionale;
Che ogni agente accreditato ha l'obbligo di elevare la propria formazione
professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo
a seminari di studi, incontri e conferenze, al fine di offrire una
prestazione sempre più qualificata quale si addice ad un valente
professionista;
Che le presenti regole di comportamento ispirano tutti coloro che
collaborano o fanno parte del gruppo esercitando la professione di
agente immobiliare, di collaboratore, procacciatore e che ottengono
l'affiliazione o la partnership. al network
Che ogni agente accreditato al "IL
PROGETTO"® Gruppo Immobiliare Network
accetta gli accordi di collaborazione auto imposti da tutti gli agenti
aderenti
Che è concessa a tutti gli agenti accreditati (anche non fondatori)
diritto di voto a testa per determinare l’orientamento e la
strategia del gruppo.
Che tutti gli agenti operanti nei punti vendita accreditati devono
essere coperti da polizza assicurativa contro i rischi professionali
Che tutti gli ogni agente accreditato si impegneranno ad ottenere
l'iscrizione alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali
F.I.A.I.P. ai cui principi il presente codice si
ispira;
Premesso quanto sopra, le regole di comportamento vengono qui di
seguito suddivise in tre parti riguardanti: i rapporti con il pubblico,
con la clientela e con i colleghi.
RAPPORTI CON IL PUBBLICO
Art. 1 Il professionista immobiliare deve conoscere
il mercato immobiliare e la sua evoluzione nonché le leggi
ed i regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività.
Art. 2 L'agente immobiliare, per ogni incarico acquisito,
raccoglie ogni elemento utile onde non venire meno alla propria funzione
sociale.
Art. 3 L'affiliato immobiliare deve sempre spendere i1 proprio nome.
Art. 4 L'affiliato immobiliare può, su richiesta
di chi gli conferisce un incarico, sottacere il nome di questi fino
al momento della conclusione dell'affare.
Art . 5 L'affiliato immobiliare deve agire possibilmente
in base ad un incarico conferito in forma scritta e comunque deve
preoccuparsi di ottenere la massima chiarezza negli accordi, definendo
sempre il tipo di prestazione, l'ammontare dei singoli compensi e
l'eventuale rimborso delle spese.
Art. 6 I compensi dovranno essere pattuiti in anticipo
ed il loro ammontare dovrà risultare possibilmente da un atto
sottoscritto dalle parti, in mancanza si potrà fare riferimento
al tariffario consigliato aggiornato e pubblicato sul sito Internet
del Gruppo http://www-ilprogetto.com.
Tale tariffario non vincola in alcun modo l’agente nello spirito
della libera concorrenza.
L’agente potrà sempre riferirsi agli usi e consuetudini
raccolti dalla locale C.C.I.A.A.
Art. 7 L'agente immobiliare non dovrà confondere
il proprio patrimonio con il denaro ricevuto per conto terzi.
RAPPORTI CON LA CLIENTELA
Art. 8 L'incarico, dovrà essere limitato nel
tempo lasciando alle parti la possibilità di rinnovarlo ad
ogni scadenza.
Art. 9 E' consigliabile che l'agente immobiliare operi con un incarico
scritto.
Art. 10 Effettuata la valutazione dell'immobile o
dell'azienda e stabilite le condizioni dell'incarico con la parte
Venditrice, locatrice o cedente, qualora l'agente immobiliare reperisca
più persone interessate a concludere l'affare, questi porterà
a conoscenza della parte sopra indicata l'offerta più vantaggiosa
o quella che per prima abbia raggiunto le condizioni desiderate.
Art. 11 Dopo aver stabilito e concordato le condizioni
essenziali del contratto con la parte interessata all'acquisto, all'affitto
o al rilievo dell'azienda, l'agente immobiliare non proporrà
più a terzi la conclusione del contratto sino ad esaurimento
positivo o negativo della trattativa.
Art. 12 Quando l'agente immobiliare intenda concludere
personalmente l'affare per il quale è stato incaricato, deve
informare il cliente ed attenersi alle condizioni da questi poste;
parimenti nel caso voglia vendere o locare una proprietà immobiliare,
deve rendere nota questa situazione ai terzi interessati.
Art. 13 L'agente immobiliare incaricato di amministrare
dei beni deve concordare preventivamente col cliente l'ammontare del
suo compenso e non può accettare alcuna somma da terzi a nessun
titolo.
Art. 14 L'agente immobiliare deve accettare incarichi
e stime solo nei limiti della propria esperienza e preparazione. Nel
caso in cui queste eccedano tali limiti egli dovrà assicurarsi
la collaborazione di un professionista scelto in comune accordo con
il collega più vicino o nella località più comoda
al cliente.
Art. 15 L'agente immobiliare deve esaminare ogni
incarico che gli viene conferito e deve informare il cliente su tutte
le difficoltà dell'affare.
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 16 L'affiliato immobiliare deve comportarsi
nei confronti dei colleghi con lealtà evitando con il suo comportamento
di procurarsi dei vantaggi a danno degli stessi.
Art. 17 L'agente immobiliare non deve esprimere pareri
sull'operato di un collega ed ove venga a conoscenza che di uno stesso
affare è già stato investito un altro agente, deve possibilmente
informarne il collega e accettare e/o rifiutare l'incarico esclusivamente
nello spirito della libera concorrenza.
Art. 18 L'agente immobiliare può rifiutare
la collaborazione di personale legato da un rapporto di dipendenza
con un collega se non espressamente autorizzato da questi. II principio
di lealtà alla base dei rapporti fra colleghi deve intendersi
esteso anche ai rapporti con il gruppo, tanto a livello nazionale
che locale, al quale l'agente immobiliare offrirà la sua collaborazione.
Art. 19 L'agente immobiliare accetterà un
incarico da un cliente che gli sia stato presentato da un collega
previo accordo in tal senso. In questo caso, fatta salva diversa espressa
pattuizione, la provvigione per l'opera prestata dovrà essere
suddivisa tra i due agenti in rapporto all'opera effetivamente prestata
da ciascuno e/o risultante da accordo scritto.
Art. 20 In ogni caso, quando alla conclusione di
un affare concorrono più agenti, la provvigione dovrà
essere suddivisa tra loro in ragione all'opera effetivamente prestata
da ciascuno, agli accordi intervenuti o, in mancanza, in base agli
accordi stabiliti dal network.
Art. 21 L'agente immobiliare non affiggere suoi cartelli
pubblicitari o immagine dell'immobile a meno che non autorizzato dal
Cliente, l'apposizione dei cartelli deve essere, comunque, nel rispetto
delle norme vigenti la pubblicità e del Codice Della Strada.
Art. 22 Nello stabilire l'ammontare del proprio compenso
l'agente immobiliare sarà libero di regolarsi secondo la difficoltà
dell’affare, non eccedendo, salvo casi particolari, le tariffe
consigliate dal Gruppo.
Art. 23 Qualora sorgano divergenze o contrasti tra
agenti immobiliari accreditati, questi dovranno essere preventivamente
sottoposti al giudizio arbitrale secondo le modalità stabilite
nel regolamento di adesione salvo la competenza degli organi di controllo.