Sicurezza degli impianti: le nuove norme
Compravendite immobiliari: dal 27 marzo arriva l'obbligo di garanzia sulla conformità
degli impianti a carico del venditore.
La nuova legge. Il decreto del ministero dello Sviluppo del 22 gennaio 2008,
n. 37, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, ha introdotto
nuove norme sulla sicurezza degli impianti con un vastissimo spettro di applicazione:
la nuova normativa riguarda, infatti, tutti gli impianti elettrici ed elettronici
(compresi gli antifurto), qualunque sistema di automazione domestica (come i
cancelli elettrici), gli impianti del gas (comprese le canne fumarie), quelli
radiotelevisivi, gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento
e refrigerazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e gli impianti
antincendio.
Compravendita immobiliare. Tra le numerose novità introdotte dal decreto,
ve n'è una che riguarda direttamente la compravendita immobiliare. L'art.
13, II comma, prevede, infatti: "L'atto di trasferimento riporta la garanzia
del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa
in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari,
la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza
di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata
anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile"
Obblighi del venditore. In sintesi, a partire dal prossimo 27 marzo 2008, tutti
i contratti di trasferimento di beni immobili (compravendite, donazioni, permute,
ecc.) dovranno contenere una garanzia del venditore sulla conformità
degli impianti e, salvo espresso patto contrario, ad essi dovrà essere
allegata una dichiarazione di conformità (rilasciata dall'impresa che
ha installato gli impianti) oppure, nel caso di impianti eseguiti prima dell'entrata
in vigore del decreto, una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista
iscritto all'albo professionale inerente alle specifiche competenze tecniche
richieste (ex art. 7, VI comma). Analoghe garanzie e dichiarazioni dovranno
essere consegnate a chiunque utilizzi a qualsiasi titolo l'immobile (ossia,
ad esempio, al conduttore e al titolare di un diritto di usufrutto o di abitazione).
I punti oscuri e i chiarimenti del Ministero. Bisogna subito osservare che la
nuova normativa non è affatto chiara ed ha generato non pochi dubbi e
perplessità. Al riguardo, l'ufficio legislativo del Ministero ha precisato:
1) che il venditore deve garantire la conformità degli impianti in relazione
alle norme vigenti all'epoca in cui essi furono realizzati - in particolare,
ai sensi dell'art. 6, VI comma, gli impianti elettrici nelle unità immobiliari
ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati
se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine
dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro
i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente
differenziale nominale non superiore a 30 mA; 2) che contrariamente a quanto
pensavano taluni, l'obbligo di garanzia non è mai derogabile, a prescindere
dal tempo della realizzazione degli impianti.
Quest'ultima precisazione introduce una novità importante: finora, tutti
i contratti di compravendita di immobili, non di nuova costruzione, contenevano
una clausola ai sensi della quale la cessione avveniva "nello stato di
fatto" in cui l'immobile si trovava, e, quindi, a prescindere dalla conformità
degli impianti. In pratica, in forza di tale clausola, l'acquirente si impegnava
a non richiedere (né, successivamente, a lamentare) che gli impianti
fossero messi a norma. Tutto ciò, a partire dal 27 marzo, non sarà
più possibile (e i notai dovranno far presto ad aggiornare i loro formulari).
La nuova normativa, se, da un lato, garantisce maggiormente l'acquirente, dall'altro,
pone non pochi oneri a carico del venditore, il quale, d'ora in avanti, dovrà
farsi carico di tutte le spese relative alle indagini tecniche volte ad accertare
la data di realizzazione degli impianti e la loro conformità o meno alle
norme vigenti in tale data.
Fonte Casa.it