Imposte
sulla compravendita
Lerario
ha un peso determinante sulla transazioni, basti aggiungere che le
imposte negli ultimi dieci anni sulla casa sono aumentate del 900%,
arrivando spesso ad influenzare e condizionare landamento stesso
del mercato. E importante pertanto conoscere ed utilizzare le
tante agevolazioni previste della legge e di seguito elencate.
IMPOSTE
SULL’ACQUISTO DELLA CASA
L'acquisto
della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a
seconda della destinazione dell'immobile e del soggetto venditore.
Imposta
|
Registro |
Ipotecaria |
Catastale |
IVA |
Prima
casa da privato |
3% |
€
168 |
€
168 |
esente |
Seconda
casa da privato |
7% |
2% |
1% |
esente |
Prima
casa da impresa |
€
168 |
€
168 |
€
168 |
4% |
Seconda
casa da impresa |
€
168 |
€
168 |
€
168 |
10% |
Se
oggetto dell'acquisto è la prima casa e il venditore è
un privato, l'atto di compravendita è soggetto alle seguenti
imposte:
imposta di registro del 3%
imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro
il 31 gennaio 2005)
imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro
il 31 gennaio 2005)
Se si tratta della seconda casa o altro bene immobile, l'atto di compravendita
è soggetto a imposte complessive del 10%:
imposta di registro del 7% (3% se di interesse artistico, archeologico
o storico)
imposta ipotecaria del 2%
imposta catastale del 1%
Se la prima casa è acquistata da un'impresa di costruzioni
l'atto di compravendita è soggetto a:
IVA del 4%
imposta di registro fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro
il 31 gennaio 2005)
imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro
il 31 gennaio 2005)
imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro
il 31 gennaio 2005)
Se si tratta della seconda casa o altro immobile:
IVA del 10% (20% se immobile di lusso, 3% se di interesse artistico,
storico o archeologico)
imposta di registro fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro
il 31 gennaio 2005)
imposta ipotecaria fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro
il 31 gennaio 2005)
imposta catastale fissa di 168 euro (129,11 euro per i rogiti entro
il 31 gennaio 2005)
Le imposte di cui sopra vanno applicate sul valore del bene dichiarato
nell'atto di compravendita. Tale valore, comunque, non può
essere inferiore al "valore catastale" dell'immobile che
si ottiene moltiplicando per 100 la rendita catastale allo stesso
attribuito.
Le imposte vanno pagate direttamente
al notaio (tranne lI.V.A.)
IMPOSTE DA APPLICARE IN CASO DI
COMPRAVENDITA
Requisiti
per usufruire delle agevolazioni :
- Unica
casa per lacquirente nel comune di residenza o dove si svolge
la propria attività principale.
- Immobile
non di lusso (Decreto Min. 2/08/69).
La
residenza può essere presa anche entro un anno dalla data di rogito.
Delle agevolazioni si può usufruire più volte purché al momento dellatto
non si possiedano altri immobili in Italia acquistati usufruendo delle
stesse agevolazioni.
Non
è richiesto alcun modulo; è sufficiente dichiarare al notaio di possedere
i requisiti di legge.
Il
bene non potrà essere ceduto durante i cinque anni successivi pena
il pagamento al fisco della differenza risparmiata più una soprattassa
del 30%, salvo acquistare altro immobile da adibire a pima abitazione
entro un anno e prendwrvi residenza entro 18 mesi.
Le agevolazioni sono applicabili anche allacquisto di box, garage,
magazzini e tettoie, purché destinati a pertinenze dellabitazione
principale.
Rendita
Catastale
E
il valore che costituisce il dato fondamentale per sapere quante tasse
dovremo necessariamente pagare sulla compravendita. Viene fornito
dallUfficio Tecnico Erariale (UTE) dietro presentazione dellultimo
rogito di provenienza. E anche possibile che la rendita risulti
molto superiore al valore reale del bene, in questo caso, consultate
un esperto per valutare se dichiarare o meno il prezzo reale pagato,
rischiando poi, un successivo accertamento. Le possibili sanzioni,
nel caso in cui il prezzo non venga ritenuto congruo dal fisco, sono
salate e potrete evitare rischi solo pagando comunque limposta
sul valore catastale (spesso consigliato)!
D.
P. R. 131/96
Stabilisce
che per essere in regola con il fisco è sufficiente pagare le imposte
calcolandole sul valore catastale del bene cioè sulla rendita catastale
moltiplicata X 115. = Nuova rendita catastale aggiornata. Per gli
uffici si moltiplica X 50 e per i negozi X 34.
Questo meccanismo costituisce la base di calcolo di tutte le imposte
di compra vendite e dellI.C.I.
Rischi
fiscali
Esistono
nel caso in cui il venditore non paghi lINVIM, limposta
a lui spettante. In tal caso il fisco si rivale sullimmobile
con possibilità di un pignoramento entro cinque anni dallacquisto.
Accertatevi
che il pagamento avvenga regolarmente, contestualmente al rogito.
INVIM
E
limposta, a carico del venditore, calcolata sul plus valore
dellimmobile venduto, sino al 31 Dicembre 1992.
Se lacquirente compra come prima casa limposta viene dimezzata.
Ipoteche
Attenzione alle ipoteche!
Se esiste un'ipoteca seguirà limmobile e leventuale
vendita forzata a favore dei creditori colpirà il nuovo acquirente!
Fate eseguire un controllo presso lUfficio del Registro dal
vostro agente immobiliare, dalla Vostra banca o dal notaio incaricato,
con i dati anagrafici e paternità del venditore.
Rogito
E latto
conclusivo ad opera del notaio con cui si perfeziona la vendita
anche nei confronti di terzi, impedendo che il bene possa essere
venduto più volte.
LE
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA CASA
Le principali agevolazioni previste in questi ultimi anni in materia
di trattamento fiscale degli immobili riguardano:
1) l'acquisto e il possesso dell'abitazione principale;
2) l'acquisto di altri fabbricati;
3) gli immobili concessi in locazione;
4) gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui;
5) le spese sostenute per le ristrutturazioni;
Agevolazioni
per l'abitazione principale
IRPEF, esonero totale
La deduzione prevista per la prima casa e relative pertinenze viene
elevata fino all'ammontare della rendita catastale (con esenzione,
di fatto, di tutte le abitazioni principali dall'IRPEF). La deduzione
spetta al proprietario dell'immobile anche nell'ipotesi in cui questo
è utilizzato come abitazione principale dai suoi familiari. La deduzione,
inoltre, spetta anche se il contribuente trasferisce la propria dimora
presso un istituto di ricovero o sanitario, sempreché l'immobile non
venga concesso in locazione (la precedente disposizione riguardava
esclusivamente anziani e disabili).
Esenzione
anche per i soci delle cooperative edilizie
Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie
a proprietà indivisa, dall'anno 2000 è prevista la deduzione di un
importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative
pertinenze.
Riduzione
delle imposte in caso di successioni e donazioni
Le imposte ipotecarie e catastali relative ad un immobile ereditato
o donato si applicano nella misura fissa 0 se l'immobile è una prima
casa non di lusso per almeno uno dei beneficiari (queste imposte erano
precedentemente dovute in misura proporzionale, rispettivamente del
2% e 1%). Per le successioni e donazioni viene inoltre soppressa l'imposta
sull'incremento di valore degli immobili (Invim).
Agevolazioni per l'acquisto
Agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale.
Al contribuente che acquista una prima casa entro un anno dalla vendita
di altro immobile per il quale ha già fruito dell'aliquota agevolata
ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA, viene riconosciuto un
credito d'imposta fino a concorrenza delle imposte (Iva o registro)
corrisposte in relazione al precedente acquisto. L'imposta di registro
dovuta sui trasferimenti della prima casa e delle relative pertinenze
è ridotta dal 4 al 3 per cento. Le agevolazioni previste per l'acquisto
della prima casa (imposta di registro ridotta al 3% o applicazione
dell'aliquota agevolata dell'IVA al 4%) spettano a condizione che
l'acquirente stabilisca la residenza nel comune in cui si trova l'immobile
entro il termine di 18 mesi (anziché un anno, come precedentemente
previsto). Il personale in servizio permanente presso le forze armate
e le forze di polizia può usufruire delle agevolazioni senza dover
stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune di acquisto.
Acquisto di altri fabbricati.
Viene ridotta dall'8 al 7 per cento l'imposta di registro dovuta sui
trasferimenti dei fabbricati.
Facilitazioni per gli immobili affittati
Detrazioni per gli inquilini.
Per i contribuenti titolari di un contratto di locazione "concordato"
per una casa adibita ad abitazione principale sono previste detrazioni
d'imposta di lire 960.000 se il loro reddito complessivo non supera
30 milioni e di lire 480.000 se è compreso tra 30 e 60 milioni (l'importo
della detrazione era fissato, nell'anno 1999, rispettivamente in 640.000
e 320.000 lire). Ai lavoratori dipendenti che si trasferiscono per
motivi di lavoro e nel nuovo Comune (situato in un'altra regione e
ad almeno 100 km di distanza dal precedente) sono titolari di un contratto
di locazione di qualsiasi tipo per l'abitazione principale, spetta
una detrazione, per i primi tre anni, fino a lire 1.920.000 se il
loro reddito complessivo non supera 30 milioni e di lire 960.000 se
è compreso tra 30 e 60 milioni.
Immobili concessi in locazione.
Ai fini dell'applicazione dell'IRPEF un ulteriore abbattimento del
canone del 30 per cento (oltre alla riduzione forfetaria del 15 per
cento) è previsto per il proprietario che concede in affitto un proprio
immobile - situato in un Comune ad alta densità abitativa - attraverso
contratti di locazione "concordati".
Facilitazioni
per i mutui
Costruzione e ristrutturazione
È ammessa la detrazione: 1) degli interessi passivi pagati per un
contratto di mutuo stipulato nell'anno d'imposta 1997 per la ristrutturazione
dell'immobile; 2) degli interessi passivi pagati per contratti di
mutui stipulati a partire dal 1° gennaio 1998 per la costruzione e
la ristrutturazione dell'abitazione principale; 3) è prevista la detrazione
degli interessi passivi pagati a fronte di mutui stipulati nell'anno
2000 per gli interventi necessari al rilascio della documentazione
obbligatoria comprovante la sicurezza statica degli edifici.
Acquisto
Viene consentita la possibilità di continuare a fruire della detrazione
degli interessi passivi corrisposti per un mutuo stipulato per l'acquisto
di un immobile adibito ad abitazione principale anche nell'ipotesi
in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo,
purché di importo non superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare.
Novità
Per quanto riguarda la possibilità di detrarre gli interessi passivi
derivanti da mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile destinato
ad abitazione principale, a decorrere dall'anno d'imposta 2001 sono
previste numerose facilitazioni: 1) il termine per adibire l'immobile
ad abitazione principale è elevato da 6 mesi ad un anno dall'acquisto;
2) è elevato da 6 mesi ad un anno anche il periodo che può intercorrere
tra la data di stipula del contratto di mutuo e l'acquisto dell'immobile;
3) se sono in corso interventi di ristrutturazione edilizia comprovati
da concessioni edilizie (o atti equivalenti), la detrazione spetta
dalla data in cui l'immobile viene adibito a dimora abituale, e comunque
entro un termine di due anni dall'acquisto; 4) è possibile fruire
della detrazione degli interessi passivi nel caso di acquisto di un
immobile locato, a condizione che, entro 3 mesi dall'acquisto, l'acquirente
notifichi al locatario l'atto di intimazione di sfratto per finita
locazione e che, entro un anno dal rilascio, l'immobile venga adibito
ad abitazione principale; 5) la detrazione spetta al proprietario
dell'immobile anche nell'ipotesi in cui venga utilizzato come abitazione
principale dai suoi familiari; 6) il diritto alla detrazione non cessa
qualora il soggetto trasferisca la propria dimora in istituti di ricovero
o sanitari, sempreché l'immobile non risulti affittato; 7) nell'ipotesi
di mutuo cointestato tra i coniugi, se uno di essi è fiscalmente a
carico dell'altro, quest'ultimo può beneficiare della detrazione per
entrambe le quote. La detrazione per gli interessi passivi derivante
dalla stipula di un contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile
che costituisce l'unica abitazione di proprietà di personale in servizio
permanente presso le forze armate e le forze di polizia, spetta indipendentemente
dalla circostanza che l'immobile venga adibito ad abitazione principale.
Le
ristrutturazioni agevolate
Spese sostenute per interventi di ristrutturazione
Ecco il riepilogo delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie
dal 1998 al 2001: 1) istituzione di una detrazione d'imposta del 41%
ai fini IRPEF per le spese sostenute negli anni 1998 e 1999; 2) la
detrazione IRPEF viene riconosciuta anche per le spese sostenute nel
2000 e nel 2001; la misura della detrazione scende al 36% ma in cambio
l'aliquota Iva viene ridotta dal 20 al 10 per cento; 3) dal 2001 viene,
inoltre, ampliata la tipologia degli interventi per i quali spetta
la detrazione. In particolare danno ora diritto alla detrazione anche
le spese sostenute per: a) l'esecuzione di opere finalizzate ad evitare
gli infortuni domestici; b) l'esecuzione di opere su ascensori e montacarichi;
c) la realizzazione di strumenti tecnologici idonei a favorire la
mobilità dei soggetti portatori di handicap; d) l'installazione di
impianti finalizzati a prevenire atti illeciti (impianti antifurto,
porte blindate, ecc.).
Sanatoria per le comunicazioni di inizio lavori
Sono considerate valide le comunicazioni inviate successivamente alla
data di inizio dei lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, purché
trasmesse entro il termine di 90 giorni dal loro inizio (precedentemente
in questi casi era prevista la decadenza dal beneficio).
LE
RISTRUTTURAZIONI AGEVOLATE NELLE ABITAZIONI INTERVENTI NELLE PARTI
DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA INTERVENTI E MODALITA'
Altre agevolazioni (Ici, eventi sismici)
Agevolazioni per l'Ici
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI, anche inferiori
al 4 per mille, a favore: 1) dei proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili oppure
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico
nei centri storici o alla realizzazione di posti auto o autorimesse.
L'aliquota agevolata è applicata per la durata di tre anni dall'inizio
dei lavori; 2) per gli immobili affittati con contratto concordato
a persone che li utilizzano come abitazione principale.
Eventi sismici
Agevolazione per i territori di Umbria e Marche colpiti dagli eventi
sismici: viene riconosciuto, fino al 31 dicembre 1999, un contributo
pari all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione
all'acquisto di beni e servizi per la riparazione o la ricostruzione
degli edifici distrutti o danneggiati.
Riferimenti
normativi:
Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998)
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000)
Legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegato alla finanziaria 2000)
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)
Eliminate
le imposte su donazioni e successioni
La legge
n. 383 che stabilisce i "primi interventi per il rilancio dell'economia",
uscita sulla Gazzetta Ufficiale del 24.10.01, fissa nuove regole in
materia di successioni e donazioni. Lo scopo della normativa è semplificare
le procedure che il contribuente deve seguire e favorire i trasferimenti
di beni all'interno delle famiglie. In primo luogo, è stata abolita
l'imposta sulle successioni indipendentemente dal valore del bene
e dal grado di parentela esistente. L'unica eccezione riguarda gli
immobili o i diritti immobiliari compresi nell'attivo ereditario:
in qualunque caso è obbligatorio versare l'imposta catastale e quella
ipotecaria. Queste ammontano rispettivamente all'1% e al 2%, oppure
a lire 250mila ciascuna, qualora sussistano le condizioni per beneficiare
delle agevolazioni sulla prima casa. Inoltre, la legge dispone che
venga presentata la dichiarazione di successione e solleva gli eredi
dall'obbligo di presentare la dichiarazione ai fini dell'Ici. Per
quanto riguarda le donazioni, l'imposta è del tutto eliminata nel
caso in cui vengano effettuate a favore del coniuge, dei discendenti
in linea retta o di altri parenti fino al quarto grado. Quando invece
il beneficiario non appartiene a queste categorie e la quota che riceve
supera i 350 milioni, l'imposta viene applicata sulla parte eccedente
tale somma. Se la donazione viene fatta a un portatore di handicap
la cifra sale a un miliardo. Occorre tenere presente che la franchigia
potrà essere utilizzata una sola volta. Se, per esempio, viene fatta
una donazione di 300 milioni e, successivamente, un'altra di 300 milioni
da parte dello stesso donante al medesimo beneficiario, alla prima
non occorre pagare nulla, alla seconda, invece, l'imposta viene applicata
sulla somma di 250 milioni (600 - 350). Successivamente se vengono
effettuate altre donazioni, l'imponibile non potrà più essere ridotto
della franchigia. Le nuove disposizioni possono essere applicate alle
successioni aperte e alle donazioni stipulate a partire dal 25/10/01.
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