ACCORDO
APPLICABILE NEL
COMUNE DI BOLOGNA
IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431
E
DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
DI
CONCERTO CON IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
IN
DATA 30.12.2002
Ai sensi di quanto
disposto dall’art.2, comma 3 della Legge 431/98 ed in attuazione Decreto
Ministeriale 30.12.2002,
le Organizzazioni Sindacali provinciali degli inquilini
SUNIA, in
persona del segretario territoriale p.t.
SICET, in persona del
segretario territoriale p.t.
UNIAT, in persona del
segretario territoriale p.t.
ASSOCASA, in
persona del segretario territoriale p.t.
, in
persona del segretario territoriale p.t.
Le Organizzazioni Sindacali provinciali dei proprietari
APE - CONFEDILIZIA, in
persona del Presidente provinciale p.t. Avv. Gualtiero Fiorini
ASPPI, in persona del
presidente provinciale p.t.
APPC, in persona del
presidente provinciale p.t.
, in
persona del presidente provinciale p.t.
nonché
FONDAZIONE FALCIOLA,
in persona del presidente p.t.
COOP. NUOVO MONDO,
in persona del presidente p.t.
, in
persona del presidente p.t.
Premesso
1)
che in data 29.07.1999 è stato stipulato il primo accordo
territoriale relativo al comune di Bologna in attuazione alle previsioni della
L.431/1998;
2)
che in data 7.01.2002 le tabelle dei valori al metro
quadrato sono state convertite in Euro;
3)
che durante il periodo di validità della pregressa
convenzione il comune di Bologna ha determinato un’aliquota ICI in misura pari
a zero;
4)
che le parti convenute riconoscono l’importanza delle
decisioni dell’Amministrazione Comunale, ed intendono assicurare a loro volta
il massimo impegno, per consentire la più elevata diffusione ed utilizzazione
delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo;
5)
che i firmatari del presente accordo, fatta eccezione per
l’APE - Confedilizia (perché di opposto parere quanto al punto c), convengono:
a)
sulla necessità del mantenimento dei benefici fiscali
relativi alle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo,
b)
sull’importanza della continuità della operatività dello
strumento del fondo sociale,
c)
sulla indispensabilità di un incremento dell’ERP, e si
impegnano a dare continuità al perseguimento dei suddetti obiettivi;
6)
che tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso della
vigenza del precedente accordo è possibile cercare di fornire alle parti
contrattuali uno strumento maggiormente affinato ed il più possibile in linea
con le aspettative della legge;
CAPO I
NORME GENERALI
Il canone viene
determinato sulla base della moltiplicazione dei valori espressi in Euro per
mq/anno, ricavati tra fasce di oscillazione predeterminate, per la superficie
dell’unità immobiliare stessa.
I valori sono
determinati in funzione dell’ubicazione, della composizione in n° di vani
dell’appartamento e dei parametri dedotti dalle caratteristiche dell’unità
immobiliare.
2.
AREE
OMOGENEE
Il presente
accordo ha il valore per tutto il territorio del Comune di Bologna come
suddiviso in aree omogenee di cui all’allegato A. I confini si intendono
tracciati sulla linea di mezzeria delle varie strade, salvo diversa indicazione.
Il territorio
comunale è suddiviso in tre distinte aree, evidenziate con differenti colori
nella pianta della città allegata al presente accordo sotto la lettera A, così delimitate:
-
prima zona (colore rosa), definita anche ZONA
DI PREGIO, compresa tra il confine meridionale del territorio comunale e le seguenti
vie:
Via Don Sturzo, Via Porrettana, Via
Saragozza, Via Turati, Via Andrea Costa, Viale Pepoli, Via Saragozza, Via
Collegio di Spagna, Via Barberia, Piazza Malpighi, Via Marconi (fino all’incrocio
con Via Riva Reno),Via Riva Reno, Via De’
Falegnami, Via Righi, Via delle Moline, Via De’ Castagnoli, Largo Respighi, Via
Petroni, Piazza Aldrovandi, Strada Maggiore, Viale Carducci, Via Murri, Via
Wartema, Via Molinelli, Via Siepelunga.
-
seconda zona (colore verde), definita anche ZONA
A,
compresa tra il confine della zona di pregio, il confine del territorio
comunale ed i seguenti riferimenti:
Canale Reno, Via Andrea Costa, Via
Montefiorino, Via Tolmino, Viale Ghandi, Viale P. Nenni, Via Emilia Ponente,
Via Saffi, Viale Silvani, Via Berti, Via Casarini, Via Parmeggiani, Viale
Pietramellara, Viale Masini, Viale Berti Pichat, Via Ranzani, Ferrovia FER (ex Veneta, per
Budrio, Massalombarda, etc.), Ferrovia FS
(per Firenze, Roma).
-
terza zona (colore azzurro), definita anche ZONA
B,
compresa tra la zona A ed il confine del territorio comunale.
All’interno di
ogni singola zona sono individuate eventuali sottozone di maggiore o minore
pregio, come da elenco allegato al presente accordo sotto la lettera B.
Si precisa che
alle sottozone, indicate all’allegato B, quando definite zone degradate, si applicano le fasce relative all’area omogenea
immediatamente inferiore, quando definite zone
di pregio, si applicano le fasce relative all’area omogenea immediatamente
superiore.
3.
COMPOSIZIONE
DELL’ALLOGGIO
Una volta
individuata l’area omogenea di appartenenza dell’unità immobiliare, occorre
valutare la composizione che si esprime in termine di vani utili.
La composizione da
considerare è data dal numero dei vani abitabili (camere, soggiorno, studi,
sala da pranzo, cucina abitabile), con esclusione, quindi, di cucinotto, bagno
ed altri accessori.
4.
PARAMETRI
La combinazione
tra la localizzazione e la composizione in numero di vani dell’unità
immobiliare consente di individuare tre distinte fasce di oscillazione.
L’individuazione
della specifica fascia di oscillazione dei valori, cui avere riguardo per la
determinazione del canone di locazione, è effettuata in relazione alla presenza
dei parametri di seguito indicati (precisandosi che gli elementi si considerano
solo se installati a spese del proprietario):
1.
tipologia
A/1-A/2-A/3-A/7-A/8-A/9
2.
autorimessa singola
3.
posto auto esclusivo
4.
1° e 2° piano o superiori con ascensore
5.
riscaldamento autonomo
6.
porta blindata, o cancello e doppi vetri
7.
condizionamento
8.
area verde condominiale
9.
doppio servizio
10.
area verde esclusiva
11.
cantina
12.
cortile con possibilità di parcheggio
13.
balcone o terrazza
14.
costruzione post 1985
Il canone
effettivo verrà quindi individuato nell’ambito della:
FASCIA MINIMA: quando sono
presenti fino a tre parametri;
FASCIA MEDIA: quando sono
presenti da quattro a sei parametri;
FASCIA MASSIMA: quando sono
presenti oltre sei parametri.
5. SUPERFICIE
DELL’ALLOGGIO
La superficie
convenzionale da considerare è esclusivamente quella interna dell’unità
immobiliare (con esclusione di balconi, terrazze ed altri accessori), determinata
in espresso accordo tra le parti, ovvero, in caso di mancata determinazione congiunta,
misurata sulla pianta catastale, o su altra eventualmente prodotta all’autorità
amministrativa per pratiche edilizie, in ogni caso da muro a muro esclusi i
muri esterni e compresi i tramezzi interni.
A tale fine i
metri quadrati utili sono calcolati con una tolleranza, in più o in meno, del 5% esclusivamente come segue:
a)
unità uso abitazione (escluso balconi, terrazze ed altri
accessori) nella misura del 100%;
b)
autorimessa singola (se non locata con separato contratto,
sia pure al medesimo conduttore) nella misura del 50%;
c)
posto auto esclusivo (se non locato con separato
contratto, sia pure al medesimo conduttore) nella misura del 20%.
6.
DETERMINAZIONE
DEL CANONE
Il canone
applicabile in sede di contratto andrà determinato utilizzando i valori della
sub-fascia corrispondente alla zona, al numero di vani ed al numero di
parametri rilevati nell’unità immobiliare; valori espressamente indicati nella
tabella allegata al sub C.
All’interno di
ciascuna sub-fascia saranno le parti, se del caso con l’assistenza delle
organizzazioni sindacali ove una parte lo richieda, a definire in concreto il
canone effettivo, prendendo in considerazione con equilibrio lo stato di
manutenzione dell’unità immobiliare e del fabbricato, il numero dei parametri
presenti, la tipologia dell’alloggio nonché ogni altro elemento di carattere
anche più soggettivo (veduta, comodità ai mezzi di trasporto, etc.) che possa
incidere sul valore dell’immobile.
Può essere
applicato il valore massimo al metro quadrato utile della fascia massima
soltanto quando l’appartamento presenta almeno 8 parametri e lo stato di manutenzione
è ottimo.
Il canone potrà
essere aggiornato annualmente in misura contrattata e comunque non superiore al
75% della variazione ISTAT. L’adeguamento del canone decorrerà dal mese
successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta.
7. FATTISPECIE PARTICOLARI
DI VARIAZIONE DEL CANONE
Sono individuate
le seguenti ipotesi nelle quali il canone, determinato come ai punti che
precedono, potrà essere oggetto di ulteriore variazione in virtù di elementi da
specificare espressamente in contratto.
Le percentuali
sottoindicate dovranno essere sommate e poi applicate una volta soltanto sui
valori della fascia di riferimento.
7.a IMMOBILE
DI PREGIO
Per gli immobili
di cui all’art.1, comma 2, lett. A) L. 431/98, nonché per quelli compresi nella
cat. A/7, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato
l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento dell’otto
per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
7.b IMMOBILE
ARREDATO
Ove sia locato un
appartamento ammobiliato a cura e spese della parte locatrice, le fasce di
oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei
valori minimo e massimo un aumento fino al quindici per
cento, a
valere per l’intera durata contrattuale.
7.c MAGGIORE
DURATA
Ove le parti
contraenti pattuiscano espressamente una durata contrattuale maggiore di quella
ordinaria triennale le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è
ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento:
del tre per cento se la durata contrattuale sarà di
quattro anni;
del sei per cento se la durata contrattuale sarà di
cinque anni;
del dieci per cento , se la durata
contrattuale sarà di sei anni.
Gli aumenti
dovranno essere corrisposti per tutto il periodo contrattuale.
7.d DEPOSITO
CAUZIONALE
Ove le parti
contraenti pattuiscano espressamente di determinare l’importo del deposito
cauzionale in misura pari ad una mensilità, le fasce di oscillazione dei canoni
di cui alle aree dov’è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo
un aumento del
cinque per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
7.e PERIODO
DI RECESSO
Ove le parti
contraenti pattuiscano espressamente di riconoscere al conduttore la facoltà di
recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di non superiore a
tre mesi, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dov’è ubicato
l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del cinque per cento, a valere per
l’intera durata contrattuale.
8. RIPARTIZIONE
DEGLI ONERI ACCESSORI
In relazione alla
ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore le parti
stipulanti richiamano e accolgono quanto previsto nell’allegato al D.M.
31.12.2002.
Per quanto ivi non
previsto, le parti fanno altresì riferimento e richiamano in ogni caso le norme
vigenti, gli usi locali raccolti dalla CCIAA di Bologna (e segnatamente
l’ultima edizione del 1990), nonché le tabelle concordate fra tutte o fra
alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo.
CAPO II
NORME SPECIALI
9. CONTRATTI
DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Le parti
stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il
contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo,
provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo
conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni
previsti al capo I del presente accordo
ai punti 2, 3, 4, 5 e 7.
I contratti
avranno la durata minima di cui al comma 5 dell’art.2, legge n.431/98.
10. CONTRATTI
TRANSITORI ORDINARI
In conformità con
le previsioni del D.M. 30.12.2002 la durata della locazione non può essere
inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
La transitorietà
del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da
esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula
del contratto come segue:
ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL
LOCATORE
Quando il locatore
debba disporre dell’immobile per i seguenti motivi:
-
destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o
dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre
matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed
autonomia economica, intendano lasciare l’abitazione della famiglia d’origine;
-
destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli
o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla
cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della
locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio;
-
destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del
coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del
conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione;
-
destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o
dei parenti entro il secondo grado, per ragioni di studio o di lavoro,
esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
-
eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali ha
fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano
incompatibili con l’occupazione dell’appartamento;
-
qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata
ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e
documentata.
ESIGENZE DI TRANSITORIETA’ DEL CONDUTTORE
Quando il
conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a
18 mesi, per i seguenti motivi:
-
contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un
comune diverso da quello di residenza;
-
previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
-
trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
-
necessità di cure o di assistenza per sé o a famigliari in
luogo diverso dalla propria residenza;
-
acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che
si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;
-
esecuzione di lavori che rendano temporaneamente
inutilizzabile la sua abitazione;
-
qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore
collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel
contratto e documentata.
Le ragioni di
transitorietà del conduttore dovranno essere specificatamente documentate. Si
precisa, che per la stipula dei contratti di cui sopra è necessaria e
sufficiente la sussistenza in capo ad una sola delle parti contraenti di una
delle suindicate esigenze.
Nel caso in cui il
contratto di locazione sia stato stipulato per esigenze di transitorietà del
locatore, può essere prevista una penale a carico del conduttore non superiore
al 50% della mensilità del canone, con decorrenza dal trentesimo giorno di
scadenza del contratto, in caso di ritardo nel rilascio.
E’ fatto obbligo
al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata A/R
da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi,
ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.
Il deposito
cauzionale non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone
per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di
durata fino a diciotto mesi.
Le parti
stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il
contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo,
provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, indicando con
precisione i motivi di transitorietà, e tenendo conto per la determinazione del
canone di tutti gli elementi e le pattuizioni previsti al capo I del presente
accordo ai punti 2, 3, 4, 5, e 7 (con esclusione dei punti 7.c, 7.d e 7.e).
11. CONTRATTI TRANSITORI PER
STUDENTI UNIVERSITARI
Tali contratti
sono utilizzabili qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di
perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di
residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o
dal singolo o da gruppi di studenti.
Le parti
stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il
contratto tipo allegato al D.M. 30.12.2002, così come recepito nel presente accordo,
provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo
conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e le pattuizioni
previsti al capo I del presente accordo ai punti 2, 3, 4, 5, e 7 (con
esclusione del punto 7.c e con la riduzione del preavviso di cui al punto 7.e
in misura non superiore ad un mese in luogo di tre).
Le Cooperative di
locazione per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel settore che
offrano al locatore adeguate garanzie patrimoniali e svolgano attività complementari
alla locazione in linea con il capitolato prestazionale e gli schemi
contrattuali di cui all’allegato D, potranno stipulare con i proprietari
contratti per sublocare posti letto a studenti universitari applicando un
canone incrementato in misura non superiore al 40% del canone di acquisizione,
frazionandolo per i singoli posti letto ricavabili.
12. GRANDI
PROPRIETA’
Per gli enti
previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i
soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali
sono da intendersi l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della
disponibilità di più di 30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche
se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni
sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di
oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle
contrattazioni territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la
proprietà interessata e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e
dei conduttori firmatarie del presente accordo.
In presenza della
sottoscrizione di accordo integrativo, le parti potranno essere assistite nella
stipulazione dei singoli contratti di locazione dalle associazioni sindacali da
esse prescelte tra quelle che abbiano sottoscritto l’accordo integrativo
stesso.
Tali Accordi
integrativi, da stipularsi per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni
sindacali predette, possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze
di particolari categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla
tabella oneri accessori.