LEGGE
3 FEBBRAIO 1989, N. 39
Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 Marzo 1958, n. 253,
concernente la disciplina della professione di mediatore
Modifiche
introdotte
Parti abrogate
Art.
1
1. Le norme previste dalla presente legge si applicano ai mediatori
di cui al capo XI del titolo III del libro IV del codice civile,
eccezion fatta per gli agenti di cambio, per i mediatori pubblici
e per i mediatori marittimi, categorie per le quali continuano
ad avere applicazione le disposizioni attualmente in vigore.
Art.
2
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione,
nel quale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere
l'attivitį, di mediatore, anche se esercitata in modo discontinuo
o occasionale.
2. Il ruolo é distinto in tre sezioni: una per gli agenti immobiliari,
una per gli agenti merceologici ed una per gli agenti muniti di
mandato a titolo oneroso, salvo ulteriori distinzioni in relazione
a specifiche attivitį di mediazione da stabilire con il regolamento
di cui all'articolo 11.
3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri
della Comunitį economica europea, omero stranieri residenti nel
territorio della Repubblica italiana e avere raggiunto la maggiore
etį b) avere il godimento dei diritti civili; c) risiedere nella
circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura nel cui ruolo intendono iscriversi; d) aver assolto
agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici
vigenti al momento della loro etį scolare;
e)
avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado,
avere frequentato un corso di formazione ed avere superato un
esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacitą professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure
avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi
continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso
di formazione professionale. Le modalitą e le caratteristiche
del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del
registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
abrogato e) avere conseguito il diploma
di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale
o la laurea in materie commerciali o giuridiche omero aver superato
un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacitį professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. L'accesso
all'esame é consentito a quanti hanno prestato per almeno due
anni la propria opera presso imprese esercenti l'attivitį di mediazione
oppure hanno frequentato un apposito corso preparatorio. Le materie
e le modalitį dell'esame sono stabilite dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione centrale
di cui all'articolo 4;
f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive
a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 10 febbraio 1962,
n. 57,31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n.646, non essere
incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo
116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive
modificazioni; non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati
per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'Industria
ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto,
rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione,
emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore,
nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. 4. L'iscrizione
al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivitį viene esercitata
in modo occasionale o discontinuo, da coloro che svolgono, su
mandato a titolo oneroso, attivitį per la conclusione di affari
relativi ad immobili od aziende.
Art.
3
1. L'iscrizione nel ruolo abilita all'esercizio dell'attivitį
di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché
a svolgere ogni attivitį complementare o necessaria per la conclusione
dell'affare.
2. L'iscrizione nei ruolo é a titolo personale; l'iscritto non
puó delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione,
se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.
3. Agli agenti immobiliari iscritti nell'apposita sezione del
ruolo possono essere affidati incarichi di perizie e consulenza
tecnica in materia immobiliare da parte di Enti pubblici.
4. Essi hanno titolo per essere inclusi nel ruolo dei periti e
degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nonché negli elenchi dei consulenti tecnici presso
i tribunali.
5. Tutti coloro che esercitano, a qualsiasi, titolo, le attivitį
disciplinate dalla presente legge per conto di imprese organizzate,
anche in forma societaria, per l'esercizio dell'attivitį di mediazione
debbono essere iscritti nel ruolo.
5-bis. Per l'esercizio della professione
di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa
a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti;
Art.
4
1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
é istituita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli
agenti di affari in mediazione e per la definizione delle materie
e delle modalitį degli esami di cui all'articolo 2. 2. La commissione
centrale é nominata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed é composta da: a) un rappresentante
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che la presiede; b) un rappresentante dei Ministero del commercio
con l'estero; c) un rappresentante delle regioni, designato dalla
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281; d) un rappresentante del Ministero di
grazia e giustizia; e) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura
e delle foreste; f) un rappresentante del Ministero dei lavori
pubblici; g) tre membri designati rispettivamente dalle organizzazioni
piś rappresentative, a livello nazionale, del commercio, dell'agricoltura
e dell'industria; h) un rappresentante delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura designato dalla Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
i) sette rappresentanti dei mediatori scelti tra le persone designate
dalle associazioni sindacali nazionali di categoria, per i mediatori
immobiliari e per gli agenti merceologici. 3. La commissione dura
in carica quattro anni; i membri svolgono il loro incarico in
forma gratuita e possono essere riconfermati. 4. La commissione
nomina al suo interno un vicepresidente; le funzioni di segretario
sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. 5. Per ciascun componente effettivo
della commissione é nominato un membro supplente con gli stessi
criteri stabiliti per la nomina dei membri effettivi.
Art.
5
1. Per l'esercizio dell'attivitį disciplinata dai precedenti articoli,
compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune
per la gestione o la conclusione dell'affare, non é richiesta
la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
2. La licenza di cui al comma 1 non abilitį all'esercizio dell'attivitį
di mediazione. 3.L'esercizio dell'attivitą di mediazione č incompatibile:
a) con l'attivitą svolta in qualitą di dipendente da persone,
societą o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese
di mediazione; b) con l'esercizio di attivitą imprenditoriali
e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate".
abrogato 3. L'esercizio dell'attivitį di
mediazione e incompabile: a) con qualunque impiego pubblico o
privato, fatta eccezione per l'impiego presso imprese o societį
aventi per oggetto l'esercizio dell'attivitį di mediazione; b)
con l'iscrizione in altri albi, ordini, ruoli o registri e simili;
c) con l'esercizio in proprio del commercio relativo alla specie
di mediazione che si intende esercitare.
4. Il mediatore che per l'esercizio della propria attivitį si
avvalga di moduli o formulari, nei quali siano indicate le condizioni
del contratto, deve preventivamente depositarne copia presso la
commissione di cui all'articolo 7.
Art.6
1. Hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti
nei ruoli. 2. La misura delle provvigioni e la proporzione in
cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di
patto, sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere
della commissione provinciale di cui all'articolo 7 e tenendo
conto degli usi locali.
Art.
7
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria artigianato
e agricoltura é istituita una commissione che provvede alle iscrizioni
nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione é nominata
con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro
anni. Essa é composta: a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali
e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni
a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base
della maggiore rappresentativitį c) da cinque rappresentanti degli
agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni
di categoria piś rappresentative a livello nazionale.
2. Con le stesse modalitį si provvede alla nomina dei membri supplenti
per lo stesso numero e le medesime categorie.
3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione
é integrata dalla giunta camerale con le stesse modalitį previste
per la costituzione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate
dal segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato
in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
6. La commissione é tenuta a denunciare all'autoritį giudiziaria
coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo,
la professione di mediatore.
7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico
del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
Art.
8
1. Chiunque esercita l'attivitį di mediazione senza essere iscritto
nel ruolo é punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni
ed é tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni
percepite. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione
della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano
le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di
cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio,
si applicano le pene previste dalI'articolo 348 del codice penale,
nonché l'articolo 2231 del codice civile.
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme
di legge.
Art.
9
1. Le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960,
n. 1926, continuano ad esercitare la propria attivitį fino alla
nomina delle commissioni di cui alI'articolo 7. 2. Nella prima
applicazione della presente legge le commissioni provinciali provvedono
ad iscrivere nel nuovo ruolo tutti gli agenti di affari in mediazione
che, all'atto delI'entrata in vigore della presente legge, risultano
iscritti nei ruoli costituiti in base alla legge 21 marzo 1958,
n. 253. 3. Fino all'insediamento della commissione centrale di
cui all'articolo 4 le materie e le modalitį di esame sono stabilite
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria,
dell'agricoltura e delle categorie interessate.
Art.
10
1. Sono abrogate la legge 21 marzo 1958, n. 253, e le norme del
relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 novembre 1960 n. 1926, incompatibili con la presente
legge. Art. 11 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti,
degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori, emana le
norme regolamentari e di attuazione della presente legge. 2. Il
regolamento, che deve essere emanato entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, puó prevedere, per
le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento
di una somma non inferiore a lire tre milioni, salvo che il fatto
non costituisca reato ai sensi del codice penale e salva l'azione
civile dei danni agli interessati a termini di legge. 3. Per l'applicazione
delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarį inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Roma, addķ 3 febbraio 1989
MODIFICHE
L. 39/89
Art.
18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all'articolo 2, comma 3, la lettera e) č sostituita dalla seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo
grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato
un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacitą professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure
avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado
ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi
continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso
di formazione professionale. Le modalitą e le caratteristiche
del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del
registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;"
b)
all'articolo 3, dopo il comma 5 č aggiunto il seguente: "5-bis.
Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata
idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali
ed a tutela dei clienti";
c)
all'articolo 5, il comma 3 č sostituito dal seguente: "3.L'esercizio
dell'attivitą di mediazione č incompatibile: a) con l'attivitą
svolta in qualitą di dipendente da persone, societą o enti, privati
e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con
l'esercizio di attivitą imprenditoriali e professionali, escluse
quelle di mediazione comunque esercitate".