ACCORDO APPLICABILE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BOLOGNA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431 E DEL DECRETO DEL MINISTRO Dei LAVORI PUBBLICI 5 MARZO 1999 N. 67
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 2, comma 3 della Legge 43 1/98 ed in attuazione dell’accordo nazionale sottoscritto il 18 febbraio 1999 e recepito nel Decreto Ministeriale n. 67 del 22/3/1999 del Ministero del LL.PP. di concerto con il Ministro delle Finanze.
Le Organizzazioni Sindacali degli inquilini:
SUNIA, SICET,
UNIAT, UNIONE
INQUILINI, CONIA, ASSOCASA,
Le Organizzazioni Sindacali delle proprietà:
APE Bologna, ASPPI Bologna, APPC Bologna, UPPI Bologna, CONFAPPI Bologna,
nonché:
COOP NUOVO MONDO, FONDAZIONE CEUR, ARSTUD Bologna, ASS. STUDENTESCA, "STUDENT OFFICE".
Il presente accordo ha il valore per tutto II territorio del Comune di Bologna come suddiviso in aree omogenee di cui all’allegato "A". I confini si intendono tracciati sulla linea di mezzeria delle vane strade.
II canone viene determinato sulla base di valori al metro quadro che variano a seconda dell’entità della superficie, tra un minimo ed un massimo, nell’ambito di fasce di oscillazione riferite alle specifiche composizioni in vani utili. La composizione da considerare è data dal numero dei vani abitabili, con esclusione, quindi di cucinotto, bagno ed altri accessori.
Si precisa che alle sotto zone "zone degradate", indicate per strada all’allegato "A bis", si applicano le fasce relativa all’area omogenea immediatamente inferiore. Alle sotto zone "zone di pregio", indicate per strada all’allegato "A ter", si applicano le fasce relative all’area omogenea immediatamente superiore.
La superficie convenzionale da considerare è esclusivamente quella dell’unità immobiliare (con esclusione di balcone, terrazze, e altri accessori), determinata in accordo tra le parti, ovvero, in caso di mancata determinazione congiunta, misurata sulla pianta catastale, o su altra eventualmente prodotta all’autorità amministrativa per pratiche edilizie. In ogni caso da muro a muro esclusi i muri esterni e compresi i tramezzi interni. A tale fine i metri quadri utili sono calcolati con una tolleranza in più o meno del 5%, esclusivamente come segue:
• unità uso abitazione (escluso balconi, terrazze ed altri accessori) nella misura del 100%
• autorimessa singola (se non locata con separato contratto, sia pure al medesimo conduttore) nella misura del 50%
• posto auto esclusivo (se non locato con separato contratto, sia pure al medesimo conduttore) nella misura del 20%
Le fasce di oscillazione si applicano in base alla tabella di cui all’allegato "B" ed alla presenza di parametri di cui all’allegato "C".
All’interno di ciascuna sub-fascia saranno le parti, ove lo richiedano con l’assistenza delle organizzazioni sindacali, a definire in concreto il canone effettivo, prendendo in considerazione con equilibrio lo stato di manutenzione dell’unità immobiliare e del fabbricato, il numero dei parametri presenti, la tipologia dell’alloggio nonché di ogni altro elemento di carattere anche più soggettivo (veduta, comodità ai mezzi di trasporto, ecc.) che possa incidere sul valore dell’immobile.
II canone effettivo verrà quindi individuato nell’ambito della
FASCIA MINIMA: quando sono presenti fino
a 3 parametri
FASCIA MEDIA: quando sono presenti da 4 a 6 parametri
F’ASCIA MASSIMA: quando sono presenti oltre 6 parametri
Nell’unità immobiliare priva di servizi igienici e/o acqua potabile, il canone non può essere superiore del 10% del valore minimo delle sub-fasce minime; la presenza di qualsiasi altro parametro è, in tal caso, ininfluente.
All’appartamento di almeno due vani privo di impianto di riscaldamento si applicherà il canone minimo della fascia di competenza.
Può essere applicato il valore massimo al metro quadrato utile della fascia massima quando l’appartamento presenta almeno 8 parametri e lo stato di manutenzione è ottimo.
Per gli immobili di cui all’art. I° comma 2, lett. A) L. 431/98, nonché per quelli compresi nella cat. A/7, le fasce di oscillazione dei canoni di cui alle aree dove ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento dell’otto per cento, a valere per l’intera durata contrattuale.
Le parti potranno convenire un canone inferiore al minimo.
APPARTAMENTO AMMOBILIATO
II canone come sopra determinato può essere maggiorato fino al 10% quando l’appartamento è ammobiliato.
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ACCESSORI
Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le parti faranno riferimento nei singoli contratti a loro scelta ad una delle tabelle, allegati " D" ed "E", concordate fra tutte o fra alcune delle organizzazioni stipulanti il presente Accordo. Le stesse associazioni si impegnano ad avviare quanto prima una trattativa per concordare un’unica tabella di ripartizione.
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Art. 2 comma 3— legge 43 1/98 ed Art. 1 DM 05/03/99
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo (MODELLO A), recante altresì le possibili modalità di conciliazione nonché — come per il presente Accordo formalmente si conviene — le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT.
I contratti avranno la durata di cui al comma 5 dell’art. 2 legge 431/98. Ove le singole parti contraenti concordino una durata superiore ad anni tre la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato "B" relativa alle zone dove ubicato l’immobile subirà un aumento del due per cento per i contratti di durata di quattro anni, del quattro per cento per i contratti di durata di cinque anni e del sei per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
Art. 5 comma 1 — legge 43 1/98 ed Art. 2 DM 05/03/99
Il presente accordo prevede che la durata della locazione non può essere inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
La transitorietà del contratto può essere motivata rispettivamente e separatamente sia da esigenze del locatore che del conduttore, individuate all’atto della stipula del contratto come segue:
esigenze di transitorietà del locatore
Quando il locatore debba disporre dell’immobile per i seguenti motivi:
I. destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che intendano contrarre matrimonio o iniziare una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore età ed autonomia economica, intendano lasciare l’abitazione della famiglia d’origine;
2. destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, o dei figli o dei parenti entro il secondo grado in linea retta che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, debbano rilasciare l’alloggio di servizio;
3. destinarlo all’esercizio dell’attività propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativo al lavoro e/o professione;
4. destinarlo ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei parenti entro il 2° grado, per ragioni di studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobili in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
5. eseguire interventi nell’unità immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, che siano incompatibili con l’occupazione dell’appartamento;
6. qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.
ESIGENZE DI TRANSITORIETÀ’ DEL CONDUTTORE
Quando il conduttore abbia la necessità di una abitazione per un periodo non superiore a 18 mesi, per i seguenti motivi:
1. contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un comune diverso da quello di residenza;
2. previsione di trasferimento per ragioni di lavoro;
3. trasferimento temporaneo delta sede di lavoro;
4. necessità di cure o di assistenza per sé o a familiari in luogo diverso dalla propria residenza;
5. acquisto, assegnazione o locazione di una abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto;
6. esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile la sua abitazione;
7. qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad una evento certo o data prefissata, espressamente indicata nel contratto e documentata.
Le ragioni di transitorietà del conduttore dovranno essere specificamente documentate. Si precisa, inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra e necessaria e sufficiente la sussistenza in capo ad una sola dette parti contraenti di una delle suindicate esigenze.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per esigenze di transitorietà del locatore, può essere prevista nel contratto l’introduzione di una clausola penale non superiore al 50% della mensilità del canone, con decorrenza dal trentesimo giorno di scadenza del contratto, in caso di ritardo nel rilascio.
E’ fatto obbligo al locatore di confermare l’esigenza transitoria con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro un termine anteriore alla scadenza pari ad almeno tre mesi, ridotti a quindici giorni per contratti di durata fino a tre mesi.
Il deposito cauzionate non potrà essere superiore all’importo di una mensilità del canone per contratti sino a sei mesi, non superiore a due mensilità per contratti di durata fino a diciotto mesi.
Le parti stipuleranno i contratti individuati di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo (MODELLO B), recante altresì te possibili modalità di conciliazione.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
Art. 5 comma 2 — Legge 431/98 cd Art. 3 DM 05/03/99
Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari iscritti ad un corso di laurea o a un diploma universitario in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti.
Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente l’allegato contratto tipo (MODELLO C), recante altresì le possibili modalità di conciliazione nonché — come per il presente accordo formalmente si conviene
— le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT
Le Cooperative di locazione per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel settore che offrano al locatore adeguate garanzie patrimoniali e svolgano attività. complementari alla locazione in linea con il capitolato prestazionale allegato mod. F, potranno stipulare con i proprietari contratti sulla base dell’allegato contratto modello D, per sublocare posti letto a studenti universitari sulla base dell’allegato contratto mod. E e capitolato all. mod. F, applicando un canone incrementato in misura non superiore al 40% del canone di acquisizione, frazionato per i singoli posti letto ricavabili.
II presente accordo territoriale ha durata di tre anni a partire dal deposito dello stesso presso il Comune.
Il presente accordo potrà formare oggetto di revisione anche prima delta sua naturale scadenza qualora:
il Comune deliberi nuove aliquote ICI per l’affitto contrattato di cui al presente accordo; siano modificate te normative fiscali previste agli articoli 8 e 10 legge 43 1/98 e dette atre normative attualmente
vigenti; siano intervenute consistenti variazioni delle condizioni di mercato locale degli affitti; il CIPE individui una modifica dei Comuni considerati ad atta tensione abitativa.
Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si rendono fin dora disponibili ad assistere le parti nelle trattative precontrattuali per la definizione delle condizioni del contratto, ivi compresa la determinazione del canone.
Il presente accordo verrà depositato presso La Segreteria generale di ogni Comune interessato, mediante consegna alle segreterie generali degli stessi, Ufficio Protocollo Generale, o invio alle medesime tramite raccomandata a.r.
Letto confermato e sottoscritto in data 29/07/I 999 in Bologna dalle organizzazioni stipulanti