L.431/98 CONTRATTO ORDINARIO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Ex art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431
di seguito denominato locatore, con l’assistenza di .... in persona di ....... concede in locazione a di seguito denominato conduttore con l'assistenza di in persona di che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via n piano .... scala int. con superficie di mq. tipologia catastale composto di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori
- non ammobiliato
- ammobiliato come da separato / allegato elenco sottoscritto dai contraenti
tabelle millesimali condominiali proprietà riscaldamento acqua altre estremi catastali
identificativi dell'unità immobiliare documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti certificato di collaudo e certificazione energetica si conviene contratto di locazione che sarà regolato dai seguenti:
PATTI E CONDIZIONI
1) II contratto è stipulato per la durata di anni .... decorrenti dal e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore motivata ai sensi dell'art. 3, L. 431/98, ed in via esemplificativa, qualora il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 3 L. 431/98. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
2) II conduttore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto previo avviso da recapitarsi per mezzo di lettera raccomandata almeno quattro mesi prima della data del rilascio.
3) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui attualmente conviventi:
Per la successione del contratto si applica l‘art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
E’ vietata la sublocazione e comunque la cessione a terzi dell’unità immobiliare locata. Quanto alla sublocazione parziale si conviene che la stessa è/non è ammessa.
4) II canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’accordo locale depositato presso il Comune in cui è ubicato l'immobile in data è convenuto in lire che il conduttore si obbliga a corrispondere
- nel domicilio del locatore
- a mezzo bonifico bancario
in n. ...... rate uguali anticipate di lire ciascuna, scadenti il giorno del mese corrispondente a quello di inizio della locazione. Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri: ..................
In caso di disaccordo tra le parti sulla congruità del canone, rispetto ai parametri di riferimento utilizzati per il calcolo, ovvero in caso di modifica dei parametri stessi, le parti potranno definire preventivamente la controversia nei modi e nei termini di cui al successivo art. 19.
Nel corso del rapporto contrattuale il canone varierà unicamente in funzione dell’aggiornamento annuale nella misura del 75% della variazione ISTAT.
Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. II mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli art.. 5 e 55 L. 27 luglio 1978. n. 392.
5) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi.
6) Il conduttore dichiara di aver visitato la cosa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. II conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea del condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 C.C. di quanto segue ovvero come da allegato verbale di consegna.
7) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza i1 preventivo consenso scritto del locatore.
8) II conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
9) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire pari a mensilità del canone, non imputabili in conto pigioni dal conduttore e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. II deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia
10) Per gli oneri accessori le parti richiamano come espressamente applicabili le vigenti norme di legge e gli accordi intervenuti in sede nazionale o locale. Le parti faranno applicazione della tabella per gli oneri accessori concordata tra le associazioni di categoria cui aderiscono le parti o alle quali comunque intendono fare riferimento, e precisamente ............... Le parti, in caso di nuovi accordi territoriali tra le associazioni di categoria, faranno applicazione delta "Tabella oneri accessori" concordata in quella sede. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese di cui agli artt. 9 e 10, L. 27/7/1978, n. 392.
In sede di consuntivo, e comunque prima del versamento della prima rata del nuovo esercizio, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione, nonché di ottenere copia dei documenti giustificativi delle spese se in possesso del locatore e ciò anche tramite te organizzazioni sindacali.
Con cadenza........... il conduttore verserà quote di acconto con riferimento a quanto di sua spettanza come risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
11) Il conduttore in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi esclusivamente dell’impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
12) Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, consegnando copia registrata del contratto al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per a stipula del presente contratto.
13) La parte locatrice si impegna a comunicare al conduttore entro e non oltre trenta giorni dalla relativa conoscenza, ogni provvedimento amministrativo o giurisdizionale di condanna od esecutivo (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le ipotesi di pignoramento immobiliare, dichiarazione di fallimento, decreto di esproprio, ordine di demolizione, dichiarazione di inabitabilità o inagibilità etc.), qualora lo stesso sia idoneo ad influire sulla consistenza fisica, o sulla possibilità di godimento del bene ovvero sulla sorte del presente contratto in difetto di tale comunicazione il locatore è tenuto al risarcimento del danno.
14) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
15) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
16) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicane a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione.
17) In relazione alle disposizioni concernenti il risparmio energetico e la sicurezza degli impianti di cui è dotato l’immobile, parte locatrice dovrà assicurare la regolarità delle installazioni e parte conduttrice quella delle relative conduzioni e manutenzioni.
18) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla legge 9.12.1998, n. 431, alla Convenzione Nazionale, al D.M. 5.3.1999, all’accordo locale, alla legge 27.7.1978 n. 392, alle disposizioni del codice civile, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
19) Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione del presente contratto ciascuna parte potrà promuovere una procedura di conciliazione che si svolgerà con le seguenti modalità:
- una prima fase di negoziazione si svolgerà tra le parti personalmente eventualmente assistite da un rappresentante delle rispettive organizzazioni sindacali;
Si deve intendere per conciliazione la procedura stragiudiziale con la quale un terzo imparziale, che non ha la facoltà di imporre una soluzione alla controversia, aiuta le parti a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.
20) Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione del presente contratto ciascuna parte potrà adire una commissione ai sensi dell’art. 1, comma 8, sub i), D.M. 5.3.1999, formata da due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, sulla base, rispettivamente, delle designazioni del locatore e del conduttore, e, quanto al terzo che svolgerà eventualmente la funzione di presidente sulla base della scelta dei due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale in ragione del 10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione, composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione della commissione, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
Data
Il locatore Il conduttore
A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1 (durata, rinnovo e facoltà di recesso), 4 (determinazione del canone, pagamento, disaccordo) 5 (diritto di visita), 8 (esonero di responsabilità), 11 (antenna televisiva), 13 (obbligo di informazione), 14 (elezione di domicilio), 19 (procedure di conciliazione),
Il locatore Il conduttore.
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DI PRESTATA ASSISTENZA