L.431 CONTRATTO STUDENTI
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA
PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L. 9 dicembre 1998, n. 431
di seguito denominato locatore con l’assistenza di in persona di concede in locazione a di seguito denominato parte conduttrice con l'assistenza di in persona di che accetta, per sé e suoi aventi causa, l’unità immobiliare posta in via n. piano scala int. con superficie di mq , tipologia catastale composto di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori
Tabelle millesimali condominiali proprietà
riscaldamento acqua Altre
Estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti
Certificato di collaudo e certificazione energetica
- non ammobiliato
- ammobiliato come da separato / allegato elenco sottoscritto dai contraenti
Si conviene contratto di locazione che sarà regolato dai seguenti:
PATTI E CONDIZIONI
1) II contratto è stipulato per la durata di mesi dal al
2) Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se la parte conduttrice non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto, al termine del secondo periodo il contratto cesserà di diritto senza bisogno di disdetta alcuna. In caso di più conduttori essi si intendono obbligati in solido e la disdetta del singolo varrà quale disdetta al contratto in toto in quanto unitariamente considerato.
3) Ai sensi di quanto previsto dall'art dell’accordo ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra depositato il presso il comune di le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto parte conduttrice espressamente ha l’esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i frequentando il corso di studi di presso l'Università di
4) Parte conduttrice ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione.
5) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione di parte conduttrice.
6) E' vietata la sublocazione in tutto o in parte e comunque la cessione a terzi dell’unità immobiliare locata.
7) II canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’accordo locale depositato presso il Comune in cui è ubicato l’immobile in data è convenuto in lire , che parte conduttrice si obbliga in solido a corrispondere
- nel domicilio del locatore
- a mezzo bonifico bancario in n. rate uguali anticipate di lire ciascuna, scadenti il giorno del mese corrispondente a quello di inizio della locazione. Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri e parametri
In caso di disaccordo tra le parti sulla congruità del canone, rispetto ai parametri di riferimento utilizzati per il calcolo, ovvero in caso di modifica dei parametri stessi, le parti potranno definire preventivamente la controversia nei modi e nei termini di cui all’ultimo articolo del presente contratto.
Nel corso del rapporto contrattuale il canone varierà unicamente in funzione dell'aggiornamento annuale nella misura del 75% della variazione ISTAT.
II pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni di parte conduttrice, qualunque ne sia il titolo. II mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora la parte conduttrice, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.
8) Parte conduttrice dovrà consentire l'accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivando la ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata parte conduttrice dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi.
9) Parte conduttrice dichiara di aver visitato la cosa locata e di averla trovata adatta all'uso convenuto e di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Parte conduttrice si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato alla parte conduttrice di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’art. 1590 C.C. di quanto segue ovvero come da allegato verbale di consegna.
10) Parte conduttrice non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla boro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
11) Parte conduttrice esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
12) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, parte conduttrice versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire pari a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni dal conduttore e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti alla parte conduttrice al termine di ogni anno di locazione. II deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia
13) Per gli oneri accessori le parti richiamano come espressamente applicabili le vigenti norme di legge e gli accordi intervenuti in sede nazionale o locale. Le parti faranno applicazione della tabella per gli oneri accessori concordata tra le associazioni di categoria cui aderiscono le parti o alle quali comunque intendono fare riferimento, e precisamente Le parti, in caso di nuovi accordi territoriali tra le associazioni di categoria, faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" concordata in quella sede. In ogni caso sono interamente a carico della parte conduttrice le spese di cui agli artt. 9 e 10, L. 27.7.1978, n. 392.
In sede di consuntivo, e comunque prima del versamento della prima rata del nuovo esercizio, la parte conduttrice ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione, nonché di ottenere copia dei documenti giustificativi delle spese se in possesso del locatore e ciò anche tramite le organizzazioni sindacali.
Con cadenza parte conduttrice verserà quote di acconto con riferimento a quanto di sua spettanza come risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
14) Parte conduttrice in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese di parte conduttrice, che nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
15) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico di parte conduttrice. II locatore provvederà alla registrazione del contratto, consegnando copia registrata del contratto a parte conduttrice. Questa corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
16) Parte locatrice si impegna a comunicare a parte conduttrice entro e non oltre trenta giorni dalla relativa conoscenza, ogni provvedimento amministrativo o giurisdizionale di condanna od esecutivo (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le ipotesi di pignoramento immobiliare, dichiarazione di fallimento, decreto di esproprio, ordine di demolizione, dichiarazione di inabitabilità o inagibilità etc.), qualora lo stesso sia idoneo ad influire sulla consistenza fisica, o sulla possibilità di godimento del bene ovvero sulla sorte del presente contratto. In difetto di tale comunicazione il locatore è tenuto al risarcimento del danno.
17) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, parte conduttrice elegge domicilio nei locali locati.
18) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
19) Il locatore e parte conduttrice si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione.
20) II relazione alle disposizioni concernenti il risparmio energetico e la sicurezza degli impianti di cui è dotato l'immobile, parte locatrice dovrà assicurare la regolarità delle installazioni e parte conduttrice quella delle relative conduzioni e manutenzioni.
21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla legge 9.12.1998, n. 431, alla Convenzione Nazionale, al D.M. 5.3.1999, all’accordo locale, alla legge 27.7.1978 n. 392, alle disposizioni del codice civile, e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
22) Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione del presente contratto ciascuna parte potrà promuovere una procedura di conciliazione che si svolgerà con le seguenti modalità:
- Una prima fase di negoziazione si svolgerà tra le parti personalmente eventualmente assistite da un rappresentante delle rispettive organizzazioni sindacali;
- Una seconda fase di conciliazione si svolgerà tra le parti personalmente eventualmente assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali, ma con l’intervento di uno o più terzi imparziali, nella veste di conciliatori.
Si deve intendere per conciliazione la procedura stragiudiziale con la quale un terzo imparziale, che non ha la facoltà di imporre una soluzione alla controversia, aiuta le patti a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.
23) Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione del presente contratto ciascuna parte potrà adire una commissione ai sensi dell'art. 3, comma 5, sub i), D.M. 5.3.1999 formata da due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale, sulla base, rispettivamente, delle designazioni del locatore e del conduttore, e, quanto al terzo che svolgerà eventualmente la funzione di presidente sulla base della scelta dei due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale in ragione del 10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione, composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione della commissione, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
Data,
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1-4 (transitorietà, durata, rinnovo e facoltà di recesso), 7 (determinazione del canone, pagamento, disaccordo), 8 (diritto di visita), 10 (esonero di responsabilità), 13 (antenna televisiva), 15 (obbligo di informazione), 17 (elezione di domicilio), 22 (procedure di conciliazione)
Il locatore
Il conduttore
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA