L.431 CONTRATTO TRANSITORIO
CONTRATTO DI LOCAZIONE
AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
(ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 9 dicembre 1998, n. 431)
di seguito denominato locatore con l'assistenza di in persona di concede in locazione a di seguito denominato conduttore con l'assistenza di in persona di .... che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via .... n tipologia catastale... composto di n vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori
Tabelle millesimali condominiali .... Proprietà riscaldamento .... acqua altre estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti
Certificato di collaudo e certificazione energetica
non ammobiliato
ammobiliato come da separato/ allegato elenco sottoscritto dai contraenti.
Si conviene contratto di locazione che sarà regolato dai seguenti:
PATTI E CONDIZIONI
1) Il contratto ë stipulato per la durata di mesi dal ... al allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna.
II locatore nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5.3.1999 e dall’art dell’accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: ................. OVVERO il conduttore nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2 comma 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5.3.1999 e dall’art ........dell’accordo territoriale tra depositato il presso il Comune di dichiara la seguente esigenza ............che giustifica la transitorietà del presente contratto e che viene dallo stesso conduttore documentata allegando .........
2) Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata a/r da inviarsi al conduttore nel termine di novanta giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998. In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, delle legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
3) Nel caso previsto dall'art. 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno quattro mesi prima;
4) L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui attualmente conviventi:
Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
5) E vietata la sublocazione sia totale che parziale e comunque la cessione a terzi dell’unità immobiliare locata.
6) II canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’accordo locale depositato presso il Comune in cui ubicato l'immobile in data è convenuto in lire , che il conduttore si obbliga a corrispondere:
nel domicilio del locatore
a mezzo bonifico bancario
In n rate uguali anticipate di lire ciascuna, scadenti il giorno del mese corrispondente a quello di inizio della locazione. Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione del seguenti criteri e parametri
In caso di disaccordo tra le parti sulla congruità del canone, rispetto ai parametri di riferimento utilizzati per il calcolo, ovvero in caso di modifica dei parametri stessi, le parti potranno definire preventivamente la controversia nei modi e nei termini di cui all’ultimo articolo del presente contratto.
Nel corso del rapporto contrattuale il canone varierà unicamente in funzione dell'aggiornamento annuale nella misura del 75% della variazione Istat.
11 pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. II mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.
7) II conduttore dovrà consentire l'accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivando la ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all’unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi.
8) II conduttore dichiara di aver visitato la cosa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. II conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, cosi come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 CC. di quanto segue
Ovvero come da allegato Verbale di Consegna.
9) II conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
10) II conduttore esonera espressamente i1 locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
11) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) un somma di lire pari a mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni dal conduttore e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. II deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia
12) Per gli oneri accessori le parti richiamano come espressamente applicabili le vigenti norme di legge e gli accordi intervenuti in sede nazionale o locale. Le parti faranno applicazione della tabella per gli oneri accessori concordata tra le associazioni di categoria cui aderiscono le parti o alle quali comunque intendono fare riferimento, e precisamente . Le parti, in caso di nuovi accordi territoriali tra le associazioni di categoria, faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" concordata in quella sede. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese di cui agli ant. 9 e 10, L. 27.7.1978, n. 392.
In sede di consuntivo, e comunque prima del versamento della prima rata del nuovo esercizio, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e del criteri di ripartizione, nonché di ottenere copia dei documenti giustificativi delle spese se in possesso del locatore e ciò anche tramite le organizzazioni sindacali.
Con cadenza il conduttore verserà quote di acconto con riferimento a quanto di sua spettanza come risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
13) II conduttore in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
14) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, consegnando copia registrata del contratto al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contralto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
15) Parte locatrice si impegna a comunicare al conduttore entro e non oltre trenta giorni dalla relativa conoscenza, ogni provvedimento amministrativo o giurisdizionale di condanna od esecutivo (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, le ipotesi di pignoramento immobiliare, dichiarazione di fallimento, decreto di esproprio, ondine di demolizione, dichiarazione di inabitabilità o inagibilità etc.), qualora Io stesso sia idoneo ad influire sulla consistenza fisica, o sulla possibilità di godimento del bene ovvero sulla sorte del presente contratto. In difetto di tale comunicazione i1 locatore è tenuto al risarcimento del danno.
16) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati.
17) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
18) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione.
19) In relazione alle disposizioni concernenti il risparmio energetico e la sicurezza degli impianti di cui è dotato l’immobile, parte locatrice dovrà assicurare la regolarità delle installazioni e parte conduttrice quella delle relative conduzioni e manutenzioni.
20) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla legge 9.12.1998 n. 431, alla Convenzione Nazionale, al D.M. 5.3.1999, all’accordo locale, alla legge 27.7.1978, n. 392, alle disposizioni del codice civile e, comunque, alle norme vigenti ed agli usi locali.
21) Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione del presente contratto ciascuna parte potrà promuovere una procedura di conciliazione che si svolgerà con le seguenti modalità:
- una prima fase di negoziazione si svolgerà tra le parti personalmente eventualmente assistite da un rappresentante delle rispettive organizzazioni sindacali;
- una seconda fase di conciliazione si svolgerà tra le parti personalmente eventualmente assistite delle rispettive organizzazioni sindacali, ma con l’intervento di uno o più terzi imparziali, nella veste di conciliatori.
Si deve intendere per conciliazione la procedura stragiudiziale con la quale un terzo imparziale, che non ha la facoltà di imporre una soluzione alla controversia, aiuta le parti a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente.
22) Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione del presente contratto ciascuna parte potrà adire una commissione ai sensi dell’art. 2, comma 6, sub n), D.M. 5.3.1999 formata da due componenti scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, sulla base, rispettivamente, delle designazioni del locatore e del conduttore, e, quanto al terzo che svolgerà eventualmente la funzione di presidente sulla base della scelta dei due componenti come sopra designati, ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.
In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale in ragione del 10%, rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire una Commissione stragiudiziale di conciliazione, composta nei modi sopra indicati, la quale determinerà, nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione della commissione, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
Data
Il locatore Il conduttore
A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1,2 e 3 (durata, motivi di transitorietà, rinnovo e facoltà di recesso), 6 (determinazione del canone, pagamento, disaccordo) 7 (diritto di visita), 10 (esonero di responsabilità), 13 (antenna televisiva), 15 (obbligo di informazione), 16 (elezione di
domicilio), 21 (procedure di conciliazione).
Il locatore Il conduttore
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA