CONTRATTI DI LOCAZIONE DI UNITÀ ABITATIVE PER FINALITÀ TURISTICHE
E’ stato sottoscritto in data 12/08/1999 un accordo per le locazioni con finalità turistiche, tra la Confedilizia (Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia), in rappresentanza dei proprietari e dai Sindacati Sunia e Uniat in rappresentanza degli inquilini. Le locazioni turistiche come la casa di villeggiatura nelle località marine o montane e le abitazioni utilizzate per periodi di svago, riposo e tempo libero non sono soggette alla nuova legge ma esclusivamente alla disciplina del Codice Civile, pertanto la durata e il canone sono di libera contrattazione fra le parti.
E’ obbligatoria anche per questi contratti la forma scritta e la registrazione se gli stessi hanno una durata superiore ai trenta giorni.
CONTRATTO PER FINALITÀ TURISTICHE
(art. 1, comma 2, lettera c, Legge 9 dicembre 1998, n. 431)
Il/La Sig./Soc.
(1) di seguito denominato/a locatore assistito/a (2) dall'Associazione
territoriale della Confedilizia di
in persona di
CONCEDE IN LOCAZIONE
Al/alla Sig./Sig.ra (1) di seguito denominato/a conduttore identificato/a
mediante (3)
assistito/a (2) dal Sindacato in persona di che accetta, per sé
e suoi aventi causa,
l’unità immobiliare posta in via n. civico piano
scala int. composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, eccetera: indicare quali) non ammobiliata/ammobiliata come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.
TABELLE MILLESIMALI
Proprietà Riscaldamento
Acqua
Altre
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, Dl 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
CODICE FISCALE del locatore
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL’UNITA IMMOBILIARE
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:
1) II contratto è stipulato per il periodo dal ______ al ________ allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, che s'intende sin d'ora data per allora.
2) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente a uso di civile abitazione ed essere utilizzato solamente per finalità turistica, come infra precisato.
3) II conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
4) II canone mensile di locazione _____avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell’immobile anche sopra descritte e ben note, e la sua ubicazione è convenuto in lire _________ /euro _______, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore.
Ovvero
A mezzo bonifico bancario
Ovvero
in n. ______ rate eguali anticipate di lire ________________/euro _____________________ ciascuna scadenti il
II canone sarà/non sarà maggiorato ogni _____________ dell’intervenuta variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5) II pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari a una mensilità del canone), costituisce immediatamente in mora il conduttore.
6) II conduttore dovrà consentire di accedere all’unità immobiliare al locatore al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola, ragione.
7) II conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare di cui al presente contratto e di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. II conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno.
II conduttore s'impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, di cui dichiara di aver preso conoscenza, così come s'impegna a osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite anche con la tolleranza della parte locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, rinunciandovi espressamente il conduttore sin d'ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della locazione, della remissione in pristino, a proprie spese.
9) II conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell’immobile alla data di scadenza, il conduttore versa al locatore una somma di lire __________________ /euro _________________ pari a ____________ mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e infruttifera.
II deposito cauzionate come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
11) Sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relative al servizio di pulizia e a ogni utenza (quali energia elettrica, acqua, gas, telefono).
Per le altre spese inerenti l’unità immobiliare locata, le parti contraenti fanno riferimento ed espresso rinvio a quanto previsto nella tabella oneri accessori registrata all’Ufficio del Registro atti privati di Roma, C/07288, 26 febbraio 1999, che dichiarano di ben conoscere.
ALTRI EVENTUALI ACCORDI
12) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata, il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare con le seguenti modalità:
13) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
II locatore provvederà alla registrazione del contratto, ove dovuta, richiedendo al conduttore la quota di sua spettanza, che viene convenuta in ragione del _________%.
14) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l‘immobile locato.
15) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
16) II locatone e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996 n. 675).
17) La conclusione del presente contratto non comporta di per sé il trasferimento al locatario, con o senza corrispettivo di quanto locato (articolo 121, comma 4, lettera f. Dlgs 1 settembre 1993, n. 385).
18) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e agli usi locali.
19) ALTRE PATTUIZIONI
Le parti espressamente dichiarano e si danno reciprocamente atto:
a) che l’unità immobiliare è concessa in locazione esclusivamente per finalità turistica, e più precisamente al solo scopo di ________________________________________ esclusa ogni altra finalità;
b) che l’unità immobiliare verrà utilizzata dal conduttore esclusivamente quale abitazione secondaria dichiarando il medesimo di avere la sua abitazione principale nel Comune di ____________________ in via ___________ n. _______ come da certificato di residenza/autocertificazione allegato/a;
c) che il locatore si è determinato alla conclusione del presente contratto esclusivamente in funzione di quanto dal conduttore come sopra dichiarato.
Letto, approvato e sottoscritto
________________________________il _________
IL LOCATORE
IL CONDUTTORE
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 14) e 19).
IL LOCATORE IL CONDUTTORE
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA (2)
p. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DELLA CONFEDILIZIA
p. SINDACATO INQUILINI
NOTE:
I)Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome, e data di nascita del legate rappresentante.
2) L’assistenza è facoltativa
3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi, i dati relativi devono esser riportati nella denuncia da presentare all’Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito detta Legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’Autorità di P.S. ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/1998.