REGOLAMENTO GENERALE PER GLI INQUILINI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Art. 1 I conduttori e i componenti delle loro famiglie devono usare la più scrupolosa nettezza non solo nel loro appartamento, ma anche nei locali di uso comune; tenere contegno corretto, osservando le norme di buon vicinato con reciproca tolleranza.
I conduttori devono far pulire i camini dalla fuliggine almeno una volta all’anno e sono del pari tenuti all’osservanza dei regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l’igiene, e delle ordinanze emanate in proposito da altre competenti autorità.
Art. 2 Il conduttore deve indicare al locatore la persona di sua fiducia, presso la quale, in casi di assenza, lascia le chiavi dell’appartamento o dello stabile locatogli.
Art. 3 Per qualunque motivo inerente alla conservazione od all’uso dell’immobile e relativi impianti, il locatore ha diritto di visitare o far visitare da persona di sua fiducia i locali affittati e di farvi direttamente eseguire, a spese dell’inquilino, quelle opere che, pur essendo a carico dell’inquilino stesso, non siano state da questi eseguite.
Art. 4 Il disposto del Codice Civile si applica così nel caso di riparazioni necessarie anche se differibili, come in quelli di modifiche o miglioramenti, nell’interno dello stabile o a parte di esso, che rispondano però ad esigenze di carattere igienico o sociale. In ogni caso, il conduttore, non ha diritto di pretendere alcun risarcimento di danni o rimborso di spese.
Art. 5 Anche nel caso in cui il proprietario intendesse vendere lo stabile, il conduttore dovrà lasciar visitare i locali agli aspiranti all’acquisto, e ciò in giorno ed ora da concordarsi di volta in volta.
Art. 6 E’ vietato ai conduttori:
a) di tenere animali che possano recare molestia ai coinquilini o danni
alla casa, senza permesso scritto del locatore;
b) di esercitare nell’appartamento industrie, commerci, arti e mestieri che possano recare disturbo ai vicini o danneggiare lo stabile, di collocare casseforti od altri oggetti di peso eccessivo;
c) di tenere depositi di materie infiammabili in quantità maggiore di quella che possa occorrere per gli usi domestici;
d) di tenere feste da ballo o altre riunioni rumorose senza averne avuto permesso scritto dal locatore o disturbare i coinquilini e i vicini con suoni o in qualsiasi altro modo;
c) di battere e stendere tappeti e panni alle finestre che non siano state espressamente indicate dal locatore; esporre, senza il permesso del locatore, insegne, cartelli, e scritti sulla facciata dello stabile; collocare vasi o cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali o sui parapetti delle finestre, delle terrazze o dei balconi;
f) di tenere abitualmente aperta la porta di ingresso dell’appartamento, di ingombrare le scale, i corridoi e gli androni; di lasciare aperto il portone durante la notte;
g) gettare immondizie od altri oggetti di rifiuto nel cortile, nei giardini, nelle terrazze, nelle strade, sui tetti vicini e nelle altre adiacenze;
h) di lasciare aperti i rubinetti dell’acqua, di gettare nei lavandini, nei cessi e nei lavatoi oggetti che possano ostruire i condotti di scarico;
i) di installare le antenne radio TV nel fabbricato, sui balconi, sul tetto o in spazi comuni quando sussiste nell’immobile un impianto di antenna collettiva.
Art. 7 - Il conduttore riconosce che il portiere è incaricato di richiamare gli inquilini all’osservanza delle disposizioni di cui sopra e riferire al locatore le inosservanze.
Registrato a Bologna - n. 12441 -