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Da "Italia Oggi" del 08.09.2000 A cura di Antonio Ciccia Una sentenza della Corte di Cassazione in materia di alienazione di immobili L’abitabilità è obbligatoria Paga i danni chi vende la casa senza la licenza
Senza licenza di abitabilità si vende la casa, ma si rischia di
dover pagare i danni al compratore. L’immobile ha infatti problemi
di commerciabilità. Anche se è stato rilasciato il condono edilizio.
A mettere in forse le compravendite immobiliari è la Corte di
Cassazione (sentenza 5 aprile-3 luglio 2000, n. 8880) che ritiene
che la mancata consegna del documento può dare origine all’obbligo
di risarcimento. Improbabile, però, che da tale adempimento derivi
l’azzeramento del contratto a causa di risoluzione per grave inadempimento.
Ma vediamo di analizzare la pronuncia in tutti i suoi aspetti.
La sentenza decide un contenzioso tra una società costruttrice
e una signora promissaria acquirente. Quest’ultima si è rifiutata
di firmare il rogito notarile sostenendo che la casa non era dotata
di abitabilità e inoltre che la società non aveva proceduto al
frazionamento del mutuo con l’accollo alla donna della quota riferita
all’immobile oggetto della lite. La Cassazione, pronunciandosi
sulla questione dell’abitabilità, ha osservato che quando le parti
non si siano accordate diversamente, il venditore di una casa
di abitazione ha l’obbligo di dotare tale bene della licenza di
abitabilità, senza della quale "esso non acquista la normale attitudine
a realizzare la sua funzione economico-sociale". Inoltre, aggiunge
il giudice di legittimità, il requisito del possesso e della consegna
della licenza di abitabilità non può essere sostituito dalla definizione
della pratica di condono edilizio: chi acquista un immobile, salvo
che sia espressamente edotto della esistenza di qualche problema
amministrativo o urbanistico, si legge nella pronuncia, "ha diritto
alla consegna di un appartamento in tutto conforme alla legge,
ai regolamenti e alla concessione edilizia e per il quale sia
stata quindi rilasciata la licenza di abitabilità". Sulla base
di queste premesse, la Cassazione conclude che la mancata consegna
della licenza di abitabilità implica un inadempimento che, se
non è tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del contratto,
può comunque essere fonte di danno risarcibile o autorizzare il
rifiuto di sottoscrivere il rogito notarile. La mancata consegna
della licenza di abitabilità implica che si è consegnato un bene
con problemi di commerciabilità ed è senza rilevanza anche il
fatto che l’immobile sia stato costruito in conformità delle norme
igienico-sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni
della concessione a edificare o addirittura che sia stato concretamente
abitato. Quanto al caso di immobile condonato va ricordato che
ai sensi della legge 47/85, art. 35, a seguito della concessione
o autorizzazione in sanatoria il certificato di abitabilità o
agibilità viene rilasciato anche in deroga ai requisiti fissati
da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino
con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica e
di prevenzione degli incendi e degli infortuni. L’insegnamento
della sentenza è comunque quello della massima trasparenza nelle
trattative contrattuali e negli accordi che vengono formalizzati
già nel preliminare di vendita. Un immobile acquista la sua attitudine ad essere adibito ad uso abitativo, mediante il rilascio della licenza di abitabilità. Il venditore di un immobile adibito ad abitazione, in assenza di patti di segno contrario, ha l’obbligo di consegnare all’acquirente la licenza di abitabilità. La mancata consegna di tale licenza cagiona un danno ingiusto risarcibile. |
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