IMPOSTA DI REGISTRO SULLE LOCAZIONI
Con la Risoluzione n. 36/E è stato chiarito che nel caso di mancato pagamento
dell'imposta di registro sui contratti di locazione si configura la violazione
di omesso versamento, soggetta a sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta e
non versata. Tale violazione può, comunque, essere sanata, ove non siano già
iniziati accertamenti da parte dell'Ufficio, attraverso l'istituto del ravvedimento
operoso, ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. In questo secondo caso, la sanzione potrà
essere pagata in misura ridotta: - ad un ottavo (3,75%) dell'imposta se il versamento
avviene entro 30 giorni dalla data di scadenza; - ad un quinto (6%) dell'imposta
se il versamento viene effettuato dopo 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza.
Saranno comunque sempre dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione
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