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I.C.I. 2002

Chi deve pagare?
Deve pagare l'imposta chi è titolare di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie su beni immobili (case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli), anche se non residente nel territorio dello Stato.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali in concessione chi deve pagare l'imposta è, rispettivamente il locatario e il concessionario. Nel caso di multiproprietà o di proprietà turnaria l'imposta dovrà essere versata dall'amministratore di condominio o della comunione che provvederà ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento.

Dove pagare?
Per il pagamento dell'imposta vanno utilizzati i bollettini postali inviati dal comune, già prestampati nella parte anagrafica e comune di ubicazione degli immobili. Completati gli altri campi, il versamento va effettuato presso:
· Gli sportelli del Concessionario per gli immobili ubicati nel Comune di circoscrizione Provinciale della Concessione per Ia riscossione
· Le Banche autorizzate dal Concessionario
· Gli uffici postali

Quando Pagare?
L'imposta deve essere pagata in acconto entro il 30 Giugno 2002 con saldo da versare dal 1° al 20 Dicembre 2002.
II contribuente può anche effettuare 1 pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro 1 30 Giugno, in tal caso dovrà applicare l'aliquota e le detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Quando Pagare?
L'acconto va versato entro il 30 Giugno dell'anno d'imposizione per un importo pan al 50% dell'imposta calcolata usando le aliquote e le detrazioni applicabili nell'anno precedente; tale calcolo dovrà comunque tenere conto della quota e del periodo di possesso nel primo semestre dell'anno corrente.
II saldo va versato dal primo al 20 Dicembre, calcolando l'intera imposta facendo riferimento questa volta all'aliquota e alle detrazioni relative all'anno in corso e detraendo l'acconto pagato a giugno.
Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale, a prescindere dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione dell'aliquota.

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