I.C.I. 2002
Chi deve pagare?
Deve pagare l'imposta chi è titolare di diritti reali
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi
e superficie su beni immobili (case, negozi, capannoni industriali,
terreni fabbricabili o agricoli), anche se non residente nel
territorio dello Stato.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su
aree demaniali in concessione chi deve pagare l'imposta è,
rispettivamente il locatario e il concessionario. Nel caso di
multiproprietà o di proprietà turnaria l'imposta
dovrà essere versata dall'amministratore di condominio
o della comunione che provvederà ad attribuire le relative
quote al singolo titolare dei diritti di godimento.
Dove pagare?
Per il pagamento dell'imposta vanno utilizzati i bollettini
postali inviati dal comune, già prestampati nella parte
anagrafica e comune di ubicazione degli immobili. Completati
gli altri campi, il versamento va effettuato presso:
· Gli sportelli del Concessionario per gli immobili ubicati
nel Comune di circoscrizione Provinciale della Concessione per
Ia riscossione
· Le Banche autorizzate dal Concessionario
· Gli uffici postali
Quando Pagare?
L'imposta deve essere pagata in acconto entro il 30 Giugno 2002
con saldo da versare dal 1° al 20 Dicembre 2002.
II contribuente può anche effettuare 1 pagamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione entro 1 30 Giugno,
in tal caso dovrà applicare l'aliquota e le detrazioni
deliberate per l'anno in corso.
Quando Pagare?
L'acconto va versato entro il 30 Giugno dell'anno d'imposizione
per un importo pan al 50% dell'imposta calcolata usando le aliquote
e le detrazioni applicabili nell'anno precedente; tale calcolo
dovrà comunque tenere conto della quota e del periodo
di possesso nel primo semestre dell'anno corrente.
II saldo va versato dal primo al 20 Dicembre, calcolando l'intera
imposta facendo riferimento questa volta all'aliquota e alle
detrazioni relative all'anno in corso e detraendo l'acconto
pagato a giugno.
Alle pertinenze si applica lo stesso trattamento fiscale previsto
per gli immobili adibiti ad abitazione principale, a prescindere
dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione
dell'aliquota.